Costituenti contro lo strumento di dominio politico

Costituenti contro lo strumento di dominio politico

di Marco Ruotolo* – il manifesto –  

La tortura è crimine contro l’umanità. È, per definizione, pratica lesiva della dignità umana. Un assunto, questo, ben presente nel dibattito illuministico, specialmente in Italia, nelle opere di Beccaria e di Verri. La dignità non è valore negoziabile, l’uomo non può esser mai ridotto a cosa, scriveva Beccaria. Eppure, ancora oggi, «tanto difficil cosa è il persuadere che possano essere stati barbari i nostri antenati, e rimuovere un’antica pratica per assurda che ella possa essere!», come scriveva il Verri.

Il perché di questa resistenza non può essere rinvenuto esclusivamente nella presunta utilità della pratica – da molti fondatamentalmente contestata – quale strumento giudiziario per ottenere informazioni o per purgare l’infamia. Il perché è da rinvenire, piuttosto, nel fatto che la sua astratta previsione o il mancato divieto la rende formidabile strumento di dominio politico. Di qui la ricerca di argomenti per legittimarla, finanche della paradossale giustificazione della pratica quale strumento volto alla difesa della dignità dell’uomo, quando questo sia posto in pericolo o siano violati i suoi diritti. In nome della sicurezza, dello Stato di prevenzione, si spezza il legame tra morale e diritto, si pretende di vanificare quella interdipendenza di argomenti giuridici e morali che, da tempo, sono stati addotti dalle dottrine propense all’abolizione della tortura. Dottrine che hanno trovato specifico riscontro nelle diverse ma convergenti formule delle dichiarazioni internazionali e della carte costituzionali, tutte fondate, nel dopo Auschwitz, sul rispetto della dignità umana. I nostri Costituenti hanno scelto la formula del riconoscimento a tutti della «pari dignità sociale», ponendo al centro della trama costituzionale la persona umana (artt. 2, 3, 13, ecc.) e permettendo di enucleare agevolmente il diritto indisponibile di ciascuno ad essere sempre trattato come uomo, quale che sia il rapporto che si venga ad instaurare con gli altri uomini.

A rafforzare questo diritto sta la specifica previsione di cui all’art. 13, comma 4, la quale, sancendo che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà», non si limita a stabilire l’illiceità di simili condotte ma impone l’obbligo di sanzionarle. E tale obbligo deve ritenersi rafforzato sia in virtù di altri precetti costituzionali riguardanti situazioni specifiche (si pensi, con riguardo all’esecuzione penale, al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità di cui all’art. 27, comma 3, Cost.), sia di puntuali statuizioni internazionali che costituiscono vincoli per la potestà legislativa statale ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. A venire in rilievo possono essere diverse previsioni, tra le quali, oltre all’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che la bandisce espressamente, la successiva Convenzione Onu contro la tortura del 1984 (con il relativo protocollo opzionale del 2002), nonché, a livello di Consiglio d’Europa, le specifiche disposizioni della Cedu (in particolare l’art. 3) e la successiva Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987.

Ecco che, anche da un punto di vista prettamente giuridico, la specifica previsione della tortura come delitto si impone quale obbligo costituzionale e internazionale, volto a limitare il potere in funzione della garanzia dei diritti di ciascuno ovvero a rispondere a quella che è la regola aurea dello Stato di diritto, in funzione del rispetto della dignità umana. Lo ha subito compreso Papa Francesco, introducendo il reato di tortura nell’ordinamento penale del Vaticano; lo dovrebbe comprendere al più presto il nostro Parlamento e magari il Governo, che dichiarandosi al «servizio» del Paese, dovrebbe porsi, anzitutto, al servizio della Costituzione, preoccupandosi di attuarla piuttosto o prima di riformarla.

*Ordinario di Diritto costituzionale, Università Roma Tre


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