Fiat, Consulta: escludere la Fiom lede il pluralismo sindacale

Fiat, Consulta: escludere la Fiom lede il pluralismo sindacale

- rassegna.it – L’esclusione della Fiom dalle fabbriche Fiat è un “vulnus” all’articolo 39 della Costituzione “per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale”. Così la Corte Costituzionale motiva la sentenza dello scorso 3 luglio, quando dichiarò illegittimo l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, in seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Modena, Vercelli e Torino nelle cause contrapposte tra Fiom e Fiat.
La Consulta, con la sentenza n.231, rileva che la norma ‘bocciata’ viola l’articolo 3 della Costituzione, “sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati”.
La Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui “non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

In particolare, la violazione sta nel fatto che i sindacati, “nell’esercizio della loro funzione di autotutela dell’interesse collettivo, sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del loro rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività – si legge nella sentenza – e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”.
Il criterio selettivo operato dall’azienda, osserva ancora la Consulta, “verrebbe a tradire la ratio stessa della disposizione dello Statuto, volta ad attribuire una finalita’ promozionale e incentivante all’attività del sindacato quale portatore di interesse del maggior numero di lavoratori, che trova una diretta copertura costituzionale nel principio solidaristico espresso dall’art. 2 Cost., nonché nello stesso principio di uguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma dell’art. 3 della Costituzione”.
La Fiat ha operato una “forma impropria di sanzione del dissenso”, secondo la Corte, violando dunque l’articolo 39 della Costituzione “che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati”.


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