Un colpo di stato consentito dall’inerzia

Un colpo di stato consentito dall’inerzia

di Gianni Ferrara – il manifesto

Poche ore dopo la pub­bli­ca­zione della sen­tenza 1/2014 della Corte costi­tu­zio­nale, la ragione per la quale era stata dichia­rata l’illegittimità costi­tu­zio­nale del Por­cel­lum era scom­parsa dai media di que­sto paese. La pro­pa­ganda dei distrut­tori della demo­cra­zia mediante lo svuo­ta­mento dei suoi fon­da­menti e dei suoi stru­menti la aveva già occul­tata die­tro il fumo di parole come «pre­mio», «soglia», «sta­bi­lità», «gover­na­bi­lità» ecc. I fal­sari di pro­fes­sione della poli­to­lo­gia assol­dati dai capi dei comi­tati elet­to­rali che hanno sosti­tuito i par­titi poli­tici si sono but­tati subito a spo­stare l’attenzione sui tre sistemi elet­to­rali pro­po­sti da Renzi dichia­rando che erano tutti coe­renti con quanto aveva affer­mato la Corte, l’esatto con­tra­rio della verità.

L’attenzione dell’opinione pub­blica è stata così attratta dalla pro­po­sta risul­tante dalla «pro­fonda sin­to­nia» tra Renzi e Ber­lu­sconi, ora all’esame della Camera dei depu­tati. Pro­po­sta che mira alla rivi­vi­scenza del Por­cel­lum camuf­fato ma aggra­vato in fun­zione degli inte­ressi dei due «sin­to­nici». Nulla a che fare quindi con la pro­nun­zia della Corte, nulla a che fare con la costi­tu­zio­na­lità di un sistema elettorale.

E’ diven­tato quindi quanto mai neces­sa­rio, è dove­roso, infor­mare, gri­dare la verità accer­tata dalla Corte. Lo ave­vamo detto, ripe­tuto cento volte. Ora è san­cito in modo uni­voco dall’organo della mas­sima garan­zia costi­tu­zio­nale. È quindi pro­vato che l’Italia ha subito in sette anni tre colpi di stato. Quelli che ha inferto il Por­cel­lum le tre volte che è stato appli­cato per le ele­zioni del par­la­mento della Repubblica.

Ben si sa che in nome della con­ti­nuità dello stato, l’efficacia delle sen­tenze dichia­ra­tive dell’illegittimità delle leggi decorre dal giorno suc­ces­sivo al depo­sito della sen­tenza della Corte costi­tu­zio­nale. Ma la decor­renza dell’efficacia non sana, non assolve, non atte­nua l’illiceità della norma dichia­rata inco­sti­tu­zio­nale. L’illiceità resta, è inde­le­bile e impre­scrit­ti­bile. Con­danna per l’avvenire ogni rivi­vi­scenza. È tale quella cui mira il sistema elet­to­rale Berlusconi-Renzi. Se que­sto pro­getto sarà appro­vato il colpo di stato sarà rei­te­rato tutte le volte che il corpo elet­to­rale sarà chia­mato a votare.

Per­ché ogni volta sarà vili­peso, truf­fato, ripu­diato il prin­ci­pio fon­dante della nostra Costi­tu­zione, dello stato di diritto, della demo­cra­zia, della civiltà giu­ri­dica: il prin­ci­pio di egua­glianza. Con­tra­ria­mente a quel che la Corte ha pre­scritto si negherà che il «prin­ci­pio costi­tu­zio­nale di egua­glianza del voto esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in con­di­zione di parità in quanto cia­scun voto con­tri­bui­sce poten­zial­mente e con pari dignità alla for­ma­zione degli organi elet­tivi …». Si negherà anche che il «… cir­cuito demo­cra­tico defi­nito dalla Costi­tu­zione, basato sul prin­ci­pio fon­da­men­tale di ugua­glianza del voto … esige comun­que che cia­scun voto con­tri­bui­sca poten­zial­mente e con pari effi­ca­cia alla for­ma­zione degli organi elet­tivi …». Invece che pre­clu­derle, si pro­pone di riap­pro­vare norme volte «al legit­timo obiet­tivo di favo­rire sta­bili mag­gio­ranze par­la­men­tari e quindi sta­bili governi …» ma che «pro­du­cono … una ecces­siva diva­ri­ca­zione tra la com­po­si­zione dell’organo della rap­pre­sen­tanza poli­tica, che è al cen­tro del sistema della demo­cra­zia rap­pre­sen­ta­tiva e della forma di governo par­la­men­tare e la volontà dei cit­ta­dini attra­verso il voto, che costi­tui­sce il prin­ci­pale stru­mento di mani­fe­sta­zione della sovra­nità popo­lare, secondo l’art. 1, secondo comma della Costituzione».

Si rove­scerà quindi l’affermazione della Corte secondo cui quello della sta­bi­lità è un obiet­tivo legit­timo ma non è né un prin­ci­pio né un fon­da­mento dello stato costi­tu­zio­nale. E che per­ciò non per­mette «una illi­mi­tata com­pres­sione della rap­pre­sen­ta­ti­vità dell’assemblea par­la­men­tare» che il Por­cel­lum com­met­teva e l’accoppiata Renzi-Berlusconi vuole rein­tro­durre. Si vorrà con­ti­nuare a coar­tare «la libertà di scelta degli elet­tori nell’elezione dei pro­pri rap­pre­sen­tanti in par­la­mento, che costi­tui­sce uno delle prin­ci­pali espres­sioni della sovra­nità popolare …».

La ripro­du­zione testuale delle moti­va­zioni salienti della sen­tenza della Corte costi­tu­zio­nale n.1 di quest’anno (pre­si­dente Sil­ve­stri, rela­tore e redat­tore Tesauro) è dovuta a incon­te­sta­bili esi­genze. Una è quella, peral­tro duplice, di rife­rire quali sono le cen­sure di inco­sti­tu­zio­na­lità dichia­rate, quali sono cioè le dispo­si­zioni nor­ma­tive che per­dono ogni effi­ca­cia giu­ri­dica e che, per essere state giu­di­cate ille­git­time, non sono ripro­du­ci­bili. Si è voluto così rispon­dere al dovere di infor­mare esat­ta­mente del con­te­nuto e della por­tata della sen­tenza. Di quel che una legge elet­to­rale non deve contenere.

Da que­sta sen­tenza emerge però qualcos’altro e di più. Espli­cita infatti l’oggetto e il con­te­nuto del colpo di stato, come all’inizio ho chia­mato il Por­cel­lum. Una legge esem­plare di quel tipo che impor­rebbe il rifiuto di pro­mul­ga­zione da parte del pre­si­dente della Repub­blica per vio­la­zione di un prin­ci­pio invio­la­bile della Costi­tu­zione e fon­dante della Repub­blica. Rifiuto da opporre pre­via con­ferma par­la­men­tare di tal tipo di legge rin­viata alle camere dal pre­si­dente ai sensi dell’art. 74 della Costi­tu­zione, pre­vio suc­ces­sivo ed even­tuale ricorso alla Corte per carenza di potere pro­mul­ga­tivo di leggi che tra­vol­gono i fon­da­menti dell’ordinamento costi­tu­zio­nale. L’inerzia del pre­si­dente allora in carica ha deter­mi­nato l’effetto di tre legi­sla­ture par­la­men­tari elette con un sistema elet­to­rale ille­git­timo. Un pre­ce­dente che ha get­tato l’Italia ai livelli più bassi della civiltà giu­ri­dica e poli­tica. La Corte costi­tu­zio­nale con la prima sen­tenza di quest’anno ha prov­ve­duto a risol­le­varla. E, con­trad­di­cendo una cele­brata dot­trina, si è ele­vata, essa sì, a garante della Costi­tu­zione. Ma gli effetti deva­stanti già pro­dotti non pote­vano essere sanati. Non lo sono stati. Ne con­se­gue un impe­ra­tivo inde­fet­ti­bile: mai più.


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